Rilancio edilizia! Ecobonus al 110% con il decreto del 13 Maggio 2020
L’ edilizia tenta il rilancio con il decreto varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Un decreto di ampio respiro che tutto sommato all’ edilizia dedica solo poche pagine su 464 con l’art. 128 corredato dal 128 bis sull’adeguamento in sicurezza dei luoghi di lavoro e dal 128 ter sullo sconto in fattura e sul credito di imposta.
Chiariamo subito che la detrazione per la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari vale sempre il 50% di detrazione fiscale che però sale al 110% se in abbinamento con interventi di edilizia pesante come la sostituzione della caldaia e il cappotto termico.
L’articolo 128 porta il titolo Incentivi per efficientamento
energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici.
Esso porta al 110% la detrazione per interventi in ambito di efficienza
energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti
fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici. Le spese per questi interventi vanno sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021.
L’aliquota del 110% è subordinata al miglioramento di almeno di due classi energetiche dell’edificio, da certificare con APE.
La fruizione della detrazione è fissata in 5 rate di pari importo.
Gli interventi ammessi alla detrazione del 110% sono:
a-interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali
che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio.
IMPORTANTE: I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i CAM – criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
b-interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione,
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore,
ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di
accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta ancheper le
spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
sostituito.
c-interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
d-interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e componenti come da Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica In vigore dal 01/01/2020 Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1.
Come già anticipato, l’aliquota del 110% è assicurata se gli
interventi in a, b o c in congiunzione con gli interventi di infissi e
schermature assicurano il miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio, ovvero se non possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante
l’attestato di prestazione energetica (APE).
Il comma 4 è dedicato al sismabonus. Anche qui 110%.
I commi 5 e 6 garantiscono, sotto determinate condizioni, il 110% di detrazione agli impianti solari fotovoltaici e ai sistemi di accumulo.
Il comma 9 prevede che la detrazione del 110% per l’installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,
sempre però in abbinamento agli interventi indicati ai punto a, b o c.
Sconto in fattura e cessione del credito
A tutti questi interventi si applicano le disposizioni previste dall’articolo 128 ter (clicca qui) in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.
Altro limite importante: la detrazione del 110% si applica alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ai condomini e agli IACP e non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.